Art. 5.
(Benefìci e agevolazioni).

      1. Le imprese italiane, estere o miste, che producono beni e servizi, insediate nella zona franca possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
      2. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo delle zone del Mezzogiorno e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio italiano o comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      4. Ai redditi imponibili delle società, degli enti e delle imprese individuali operanti esclusivamente nella zona franca, di cui non esistono sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento complessivo.
      5. Gli utili delle società, degli enti e delle imprese individuali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono nella zona franca, al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se redistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
      6. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture

 

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produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.